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Venerdì, 17 Maggio 2024

  

  

  

Chiarimento in merito alle certificazioni ai lavoratori in quarantena o con disabilità, o immunodepressione

Viste le richieste di chiarimento in merito alle certificazioni ai lavoratori in quarantena o con disabilità, o immunodepressione, si specifica che nell’articolo 26 GU 17/3/2020 di seguito riportato, è evidente che: per i pazienti in quarantena o in permanenza domiciliare, il Medico di Medicina Generale, può effettuare la certificazione SOLO riportando gli estremi che hanno dato origine alla stessa. Il riconoscimento ai pazienti dello stato di disabilità con connotazione di gravità, di immunodepressione, patologie oncologiche o in terapia salvavita, è possibile SOLO se già riconosciuto dai competenti organi medico legali (legge 104). 

A chiarimento si riportano le norme previste nel Decreto     

Art. 26

(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

  1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
  2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.
  3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare.

 

Scarica il Decreto Cura Italia... DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18...

 

 

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