Facendo seguito alla circolare n. 17167 del 21 agosto 2020 recante ‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’, successivamente approvate dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 28 agosto 2020, richiamate ed integralmente allegate dall’art. 1, comma 4, lett. a) del DPCM del 7 settembre 2020, si forniscono chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico.
La nota del "Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione" dell’11 settembre 2020 ha dato il via a interpretazioni multiple e relativi dubbi comportamentali sulla eventuale copertura certificativa per la inidoneità temporanea per "fragilità" del lavoratore.
Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.
Viste le richieste di chiarimento in merito alle certificazioni ai lavoratori in quarantena o con disabilità, o immunodepressione, si specifica che nell’articolo 26 GU 17/3/2020 di seguito riportato, è evidente che: per i pazienti in quarantena o in permanenza domiciliare, il Medico di Medicina Generale, può effettuare la certificazione SOLO riportando gli estremi che hanno dato origine alla stessa. Il riconoscimento ai pazienti dello stato di disabilità con connotazione di gravità, di immunodepressione, patologie oncologiche o in terapia salvavita, è possibile SOLO se già riconosciuto dai competenti organi medico legali (legge 104).
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